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Tratto dal sito del Ministero

AMMISSIONE
A partire dall'a.s. 2008/09, potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ovvero gli alunni che conseguono la media del "sei", e che abbiano comunque saldato, entro il 15 marzo dello stesso anno di riferimento, tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti.

VALUTAZIONE
Il voto finale è espresso in centesimi ed è determinato dalla somma di vari componenti:

  • Credito scolastico: ciascun candidato può far valere un massimo di 25 punti quale credito per l'andamento degli studi e per le esperienze formative e culturali maturate fuori della scuola (tabella A)
  • Punteggio prove scritte: sono 45 i punti totali a disposizione, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). Ognuna delle prove è giudicata sufficiente se consegue almeno 10 punti
  • Punteggio colloquio: sono 30 i punti da assegnare. Il colloquio è giudicato sufficiente se consegue almeno 22 punti
  • Bonus: è di 5 punti e può essere assegnato dalla commissione in aggiunta al voto finale a condizione che si abbia un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame di almeno 70 punti

 

TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
Candidati interni
Media dei voti CREDITO SCOLASTICO (punti)
I anno
II anno
III anno
M = 6
3 - 4
3 - 4
4 - 5
6 < M =< 7
4 - 5
4 - 5
5 - 6
7 < M =< 8
5 - 6
5 - 6
6 - 7
8 < M =< 10
6 - 8
6 - 8
7 - 9
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

 

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